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Il Project finance e il Partenariato Pubblico Privato nell’ordinamento giuridico italiano: la concessione di lavori pubblici

In Italia, il Partenariato Pubblico Privato è principalmente disciplinato dal Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dal Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Le forme di Partenariato Pubblico Privato previste nell’ordinamento giuridico italiano sono sia di tipo contrattuale, sia di tipo istituzionalizzato. Le principali forme di Public Private Partnerschip contrattuale sono:
• concessione di lavori
• concessione di servizi
• locazione finanziaria
• sponsorizzazione
Le forme di Public Private Partnership istituzionalizzate sono:
• società per azioni miste pubblico – privato
• S.T.U. (Società di trasformazione urbana)
Fra le forme di partenariato pubblico privato previste nell’ordinamento giuridico italiano, la concessione di lavori pubblici rappresenta la principale forma utilizzata dalla Pubblica amministrazione per finanziare opere pubbliche in project finance attraverso il coinvolgimento dei soggetti privati.

La concessione di lavori è un “contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.
Nella concessione di lavori, l’elemento caratterizzante è rappresentato dal mantenimento in capo al soggetto privato dell’alea economico-finanziaria della gestione (rischio di gestione) dell’opera pubblica.
La Pubblica amministrazione concedente stabilisce in sede di gara un prezzo qualora al concessionario sia imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. A titolo di prezzo la Pubblica amministrazione può cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità.
La concessione di regola ha durata non superiore a 30 anni. La Pubblica amministrazione concedente al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a 30 anni.
Il soggetto aggiudicatario della concessione (concessionario) ha la facoltà – o l’obbligo ove ciò sia previsto dal bando di gara - di costituire una società di progetto (società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile). La società di progetto consente di garantire la separazione giuridica ed economica del progetto dalle altre attività dei soggetti coinvolti nel progetto stesso. La società di progetto subentra nel rapporto di concessione senza che ciò configuri cessione del contratto e senza necessità di autorizzazioni o approvazioni.
I principali soggetti coinvolti in un’operazione di project finance per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica sono illustrati nella seguente figura:



Pubblica amministrazione: è il soggetto titolare del potere concessorio in quanto attribuisce al soggetto privato, individuato mediante procedura di gara pubblica, la concessione e per la costruzione e successiva gestione dell’opera pubblica.
Società di progetto: è la società costituita dal soggetto privato che si è aggiudicato la concessione (aggiudicatario). Tale società subentra nel rapporto di concessione con la Pubblica amministrazione ed ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione dell’opera pubblica.
Costruttore: è il soggetto che esegue i lavori di costruzione dell’opera.
Gestore: è il soggetto che si provvede alla gestione funzionale ed economica dell’opera.
Istituto di credito: è il soggetto che finanzia la società di progetto fornendo il capitale di debito necessario per effettuare gli investimenti legati alla realizzazione dell’opera.
Società di assicurazione: è il soggetto che, attraverso la vendita di specifiche polizze assicurative, copre la società di progetto dai rischi legati alle diverse fasi del progetto di realizzazione e gestione dell’opera.
Utenti: sono tutti i soggetti che, attraverso il pagamento di un prezzo/tariffa, usufruiscono del bene/servizio offerto.